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Nuove regole in dogana

Pubblicato il

1 maggio 2016

Dal 1° maggio 2016 diventa operativo il Codice Doganale dell’Unione Reg. n. 952/2013 secondo il quale lo status di AEO (operatore economico autorizzato) acquista un ruolo fondamentale nella supply chain poiché in grado di assicurare minori controlli e di conseguenze minor tempo e costi grazie alle semplificazioni doganali concesse agli operatori che presentano garanzie di affidabilità, efficienza operativa e solvibilità finanziaria...


Dal 1° maggio 2016 diventa operativo il Codice Doganale dell’Unione Reg. n. 952/2013 secondo il quale lo status di AEO (operatore economico autorizzato) acquista un ruolo fondamentale nella supply chain poiché in grado di assicurare minori controlli e di conseguenze minor tempo e costi grazie alle semplificazioni doganali concesse agli operatori che presentano garanzie di affidabilità, efficienza operativa e solvibilità finanziaria.

Il nuovo Codice Doganale Unionale si propone quindi di facilitare il commercio internazionale attraverso la semplificazione delle procedure doganali nonché una completa telematizzazione dei processi, da realizzarsi entro il 2020, riconfermando la centralità dell’AEO (artt. 38-39-40-41 CDU).

Le principali novità introdotte dal CDU rispetto la previgente disciplina sono le seguenti:

-          Eliminazione delle procedure di domiciliazione.

Le autorizzazioni alle procedure domiciliate vengono trasformate in “procedure ordinarie c/o luogo approvato dalla Dogana”. I luoghi già censiti nelle attuali banche dati delle domiciliate e dei destinatari autorizzati vengono automaticamente considerati luoghi approvati.

-          Rappresentanza in Dogana.

La rappresentanza diretta viene estesa a tutti i soggetti qualificati come affidabili dall’autorità doganale, eliminando la facoltà per gli Stati membri di riservare agli spedizionieri doganali la presentazione della dichiarazione doganale. Rimane libera la rappresentanza indiretta.

-          Concetto di Esportatore.

La figura dell’esportatore è ristretta alle persone stabilite nelle UE, non consentendo quindi ai soggetti non residenti, semplicemente titolari di una rappresentanza fiscale o di un codice EORI, di operare in dogana come esportatori, con conseguente obbligo di individuare un rappresentante indiretto.

-          Valore delle merci in Dogana.

Il criterio primario rimane il valore di transazione cioè “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato”. L’aggiustamento, nonché l’eventuale forfetizzazione introdotta dall’art. 73 CDU (nei casi in cui il valore non sia quantificabile al momento dell’importazione), riguarda ora non solo gli elementi del valore (artr. 71 e 72 CDU), ma il valore di transazione inteso in generale, quale pagamento in totale effettuato a beneficio del venditore.

Viene eliminato il “first sale rule”, ovvero la possibilità, nei casi di una successione di vendite prima dell’importazione, di utilizzare il valore della prima vendita ai fini del calcolo del dazio. Per i contratti conclusi prima del 18 gennaio 2016 viene fatta salva l’applicazione fino al 31 dicembre 2017.

Le nuove norme, inoltre, potenzialmente ampliano le fattispecie di daziabilità dei corrispettivi e diritti di licenza, soprattutto nel caso di pagamento a terzi licenzianti, ora non necessariamente legati al venditore estero.

-          Origine delle merci.

Per l’origine non preferenziale sono state introdotte delle regole più ampie e dettagliate (allegato 22-01 del Reg. delegato n. 2446/2015), per la definizione dell’ultima trasformazione sostanziale per l’attribuzione dell’origine al prodotto.

Per l’origine preferenziale, nell’ambito delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG), dal 1° gennaio 2017 verrà implementato il sistema dell’esportatore registrato (REX) con conseguente cessazione del ricorso al certificato di origine Form A, sostituito dall’attestazione di origine dell’esportatore.

-          Le Informazioni Vincolanti in materia di Origine e classificazione Tariffarie.

Le IVO e le ITV hanno ora validità di 3 anni e sono vincolanti sia per l’Autorità doganale che per lo stesso destinatario delle decisioni. Dal 1° maggio 2016 è obbligatorio citarle nel campo 44 della dichiarazione doganale.

-          Regimi Speciali.

I regimi doganali non sono più suddivisi tra regimi economici  e regimi sospensivi, ma semplicemente qualificati come “regimi speciali” nei quali confluiscono le zone franche (disciplinate all’interno del nuovo regime di deposito), l’ammissione temporanea (ricondotta al nuovo istituto dell’uso particolare). Scompare il regime di trasformazione sotto controllo doganale e i suoi effetti confluiscono nel nuovo regime del perfezionamento attivo. Quest’ultimo  ha subito maggiori cambiamenti essendo stato eliminato il sistema del rimborso nonché l’obbligo di riesportazione, per cui l’operatore può scegliere liberamente se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per altro regime; è mutata anche la modalità ordinaria di calcolo dei diritti nel caso di importazione dei prodotti compensatori, ora determinati in base alle norme applicabili ai prodotti stessi nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale e non più in base alle norme applicabili alle merci inizialmente vincolate al regime.

 

Per ogni ulteriore informazione o aggiornamento potete collegarvi al seguente link dell'agenzia delle dogane: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/nuovo-codice-doganale-dell-unione-cdu

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