Condizioni Generali Servizi Scortrans Srl



Rev. 2021-002-CGS-SCORTRANS del 15/11/2021

A. Condizioni generali del contratto di trasporto.
Art.1. Rispetto della normativa.
Art.2. Identificazione delle merci trasportate.
Art.3. Luogo di consegna e di riconsegna delle merci.
Art.4. Corrispettivo.
Art 5. Utilizzo di sub-vettori.
Art.6. Responsabilità del vettore.
Art.7. Adempimento da parte di Scortrans degli obblighi connessi all’operato dei conducenti.

B. Condizioni generali regolanti l’esecuzione del mandato di spedizione import/export, servizi doganali e operazioni accessorie.
Art. 8. Assunzione degli incarichi.
Art. 9. Obblighi e limitazioni di responsabilità dello spedizioniere Scortrans.
Art. 10. Validità dei prezzi e delle condizioni.
Art. 11. Merci pericolose.
Art.12. Obblighi e responsabilità del Cliente.
Art.13. Regolamento di deposito.
Art.14. Termini di pagamento.
Art.15. Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione.
Art.16. Rinuncia al mandato.
Art.17. Privilegio e diritto di ritenzione.
Art.18. Responsabilità dello spedizioniere.

C. Condizioni generali per lo svolgimento di servizi doganali.
Art.19. Oggetto dell’incarico e procura.
Art.20. Obblighi di fornire informazioni e documenti.
Art.21. Corrispettivo.
Art.22. Sostituzione.

D. Condizioni generali dei servizi Deposito & Logistica
Art.23. Obblighi e responsabilità dell’operatore logistico Scortrans.
Art.24. Movimentazione delle merci.
Art.25. Prodotti pericolosi.
Art.26. Allestimento degli ordini.
Art.27. Inventari.
Art.28. Termini di pagamento.
Art.29. Responsabilità del depositario.
Art.30. Assicurazione.

E. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I SERVIZI
Art.31. Assicurazione per conto.
Art.32. Legge applicabile e Foro competente.
Art.33. Clausola di conformità al D. Lgs. 231/2001.
Art.34. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

A. Condizioni generali del contratto di trasporto.
Art. 1. Rispetto della normativa.
1.1. La stipulazione dei contratti di trasporto con Scortrans in qualità di Vettore, iscritto all’Albo degli Autotrasportatori al n. VI2957443A avverrà, salvo contratti scritti individuali, sulla base delle seguenti condizioni generali e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 286/05 e s.m.i. e compatibilmente alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui agli artt. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico), 167 (trasporto di cose su veicoli e rimorchi) e 174 (durata di guida) del Codice della Strada (d.lgs. 285/92).
1.2. Il Cliente si impegna ad impartire alla Scortrans istruzioni compatibili con il rispetto di tali normative, sia per quanto attiene i quantitativi di merce caricati su ogni singolo mezzo, sia per quanto attiene alla tempistica della consegna.
1.3. Scortrans, in caso di forza maggiore (controllo del carico, verifiche ispettive, amministrative, doganali e fiscali) o di interruzione del trasporto per caso fortuito o forza maggiore, è autorizzato a fare custodire la merce a spese del Cliente. Scortrans ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute.
Art.2. Identificazione delle merci trasportate.
2.1. La quantità e qualità delle merci da trasportare verrà individuata nei singoli ordini di trasporto.
Scortrans si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Cliente farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto.
Art.3. Luogo di consegna e di riconsegna delle merci.
3.1. Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Scortrans la conferma di richiesta di trasporto relativa ad ogni singolo incarico, nonché, a indicare con precisione, ai sensi dell’art. 1683 c.c.: luogo di presa in carico della merce, luogo di destinazione della merce, dati del destinatario, natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare, tipologia, eventuali prescrizioni particolari relative al trasporto.
Art.4. Corrispettivo.
4.1. A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Cliente è tenuto a corrispondere a Scortrans il corrispettivo che verrà concordato di volta in volta attraverso la trasmissione da parte di Scortrans di un’offerta e l’accettazione anche tacita del Cliente, che si esplicita nel conferimento dell’incarico, oltre ad accessori di legge (salvo specifica tariffa concordata tra le parti).
4.2. Il pagamento dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dall’emissione della fattura a meno che non vengano concordati termini diversi. Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Committente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero.
4.3. Scortrans ha nei confronti del Cliente per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o meno, il privilegio ed il diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 2761 cc sulle merci affidatele. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal Cliente).
Art.5. Utilizzo di sub-vettori.
5.1. Nel caso in cui, per l’espletamento del proprio incarico, Scortrans debba ricorrere a sub-vettori, la medesima assumerà gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub – vettore, rispondendo direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell’art. 83- bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 113, e successive modificazioni.
Art.6. Responsabilità del vettore.
6.1. Scortrans non potrà opporre alcuna limitazione di responsabilità nel caso in cui la perdita o l’avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave della stessa o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui la stessa si sia avvalsa per l’esecuzione del trasporto, ivi compresi eventuali sub-vettori.
È esclusa la responsabilità di Scortrans per caso fortuito o forza maggiore o allorché il pregiudizio derivi da informazioni inesatte o reticenti del mittente e/o dalle caratteristiche proprie del bene affidato a Scortrans per il trasporto.
6.2. La responsabilità di Scortrans Srl come Vettore sarà disciplinata come segue:
A - Trasporto terrestre
Trasporto nazionale: ove il trasporto debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità di detta società, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale e/o extracontrattuale, per perdite o avarie alle merci trasportate sarà convenzionalmente limitata alla somma di euro 1,00 per ogni kg.
Trasporto internazionale: nell’ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità di Scortrans sarà disciplinata dalla suddetta convenzione. La responsabilità della stessa società per perdita od avaria alle merci trasportate - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - non potrà eccedere la somma di DSP 8,33 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
B - Trasporto aereo
Trasporto nazionale: ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, e comunque nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità della detta società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione e non potrà comunque eccedere la somma di DSP 19 per ogni Kg. di merce perduta od avariata
Trasporto internazionale: nell’ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità di Scortrans sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929. La responsabilità della stessa società - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà pertanto eccedere la somma di DSP 19 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
C - Trasporto marittimo
Trasporto nazionale: ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Scortrans sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. II risarcimento dovuto, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale e/o extracontrattuale, dalla società per perdite od avarie alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di euro 100 per ciascun collo o unità.
Trasporto internazionale: nell’ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità della Scortrans sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924. La responsabilità della società - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unita perduta o danneggiata ovvero 2 DSP per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
D - Trasporto ferroviario
Trasporto Nazionale: ove il trasporto ferroviario debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Scortrans. sarà disciplinata dalle previsioni del d.p.r. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni. Il risarcimento dovuto dalla stessa società, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, non potrà eccedere la somma di euro 7,5 per ogni Kg. di peso netto danneggiato o mancante. Trasporto Internazionale: nell’ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità della detta società sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980. La responsabilità de qua - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale
- per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma 17 DSP per ogni Kg. di merce perduta od avariata.
E - Trasporto multimodale o misto
Nell’ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità della Scortrans sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA, Multimodal Transport Bill of Lading.
La responsabilità della detta società- sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 DSP per ogni Kg. lordo di merce perduta od avariata.
Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto.
Art.7. Adempimento da parte di Scortrans degli obblighi connessi all’operato dei conducenti.
7.1. Scortrans dichiara, con riferimento all’operato dei propri conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
7.2. Scortrans si impegna ad eseguire i servizi di trasporto che le verranno affidati utilizzando esclusivamente personale qualificato in regola con le vigenti leggi del settore.

B. Condizioni generali regolanti l’esecuzione del mandato di spedizione import/export, servizi doganali e operazioni accessorie.
Art.8. Assunzione degli incarichi.
8.1. Scortrans assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti a dette società per conto del proprio Cliente ed in forza del mandato ricevuto.
8.2. Per le operazioni doganali Scortrans agisce in rappresentanza diretta del Cliente, svolgendo le relative prestazioni funzionali e accessorie, ovvero tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del contratto, ivi compresa la redazione di dichiarazioni e l’espletamento delle formalità necessarie per l’introduzione di merci in deposito (anche deposito IVA o doganale), ove richiesto od opportuno, conferendo il Cliente allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni.
Art.9. Obblighi e limitazioni di responsabilità dello spedizioniere Scortrans Srl.
9.1. Scortrans si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza del buon spedizioniere.
9.2 Scortrans ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del Cliente.
9.3. Scortrans non è responsabile per l’interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Cliente che non siano state confermate per iscritto.
In caso di voce doganale fornita in modo inesatto, Scortrans o i suoi incaricati o preposti, potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il Cliente dichiara di, e si impegna a manlevare e tenere indenne la predetta società, i suoi incaricati e preposti, da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente.
9.4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 c.c. Scortrans ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato.
Scortrans non può essere tenuta in alcun modo a rispondere dell’operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato.
9.5. Scortrans non è tenuta a verificare l’esistenza, integrità e adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate.
9.6. Scortrans non garantisce termini di resa ovvero determinati ordini di precedenza nell’esecuzione della spedizione, anche se detti termini e ordini di precedenza sono menzionati nei documenti di spedizione, né l’accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci, come pure di quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto.
Scortrans non è tenuta a fare la “dichiarazione d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Varsavia 12-X-29, né a dichiarare il valore della merce al vettore ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 lett. a) Conv. Bruxelles,423 e 952 Cod. Nav. e di altra normativa nazionale o convenzione internazionale, salvo che ciò non le venga espressamente richiesto per iscritto dal Cliente.
9.7. Scortrans non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione salva esplicita richiesta in tal senso fatta per iscritto dal Cliente. In quest’ultima ipotesi, la Scortrans stipulerà l’assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del Cliente dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari. Ove l’assicurazione venisse accesa dal mittente o dal destinatario, il Cliente si impegna a far sì che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti della predetta società.
9.8. Il prezzo indicato in fattura dal Cliente e comunicato alla Scortrans si intende corrispondente a quello di transazione ai sensi degli artt. 70 e ss. del Codice Doganale dell’Unione.
9.9. Le merci e gli imballaggi del Cliente dovranno essere in regola per quanto riguarda le etichettature e non presentare marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell’Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché del D.L. 135 del 25.9.2009 art.16, convertito in legge 166/2009.
Art.10. Validità dei prezzi e delle condizioni.
10.1. I prezzi e le condizioni offerte dallo spedizioniere sono validi solo se accettati dal Cliente per l’esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo spedizioniere nell’interesse del proprio Cliente, nonché nel costo della mano d’opera o nel corso dei cambi.
10.2. Il Cliente è tenuto a tenere indenne e manlevare la Scortrans dal pagamento dei servizi resi dal personale delle Dogane, ai sensi dell’art. 3 D. Lgs.374/1990 per le operazioni compiute fuori dall’orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, nonché dei costi relativi a soste e demurrage e oneri portuali.
Art.11. Merci pericolose.
11.1. Scortrans non prenderà in consegna per la spedizione merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, salvo preventivo accordo scritto, nel quale ad ogni modo il Cliente manleverà la Società da ogni forma di responsabilità. Per “merci pericolose” si intende: merci classificate come tali da normative nazionali, comunitarie od internazionali, merci soggette a restrizioni da parte della IATA o della ICAO oppure merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione.
Qualora tali merci vengano affidate a detta società, senza l’accordo di cui sopra, la stessa avrà il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche di procedere alla loro distruzione ed il Cliente sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che possano derivarne.
Art.12. Obblighi e responsabilità del Cliente.
12.1. Il Cliente deve specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l’esecuzione del mandato.
12.2. Il Cliente deve consegnare a Scortrans merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali, in ogni caso con modalità tali da consentire l’agevole ed inequivocabile individuazione della natura e caratteristiche della merce.
12.3. Il Cliente sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza od imprecisione delle indicazioni che precedono come pure della mancanza, insufficienza od inadeguatezza dell’imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Il Cliente è tenuto a far pervenire a Scortrans, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto, nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni inintelligibili e/o inattuabili, la società opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del Cliente.
12.4. II Cliente è tenuto, salvo patto contrario reso per iscritto, ad anticipare a Scortrans i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la detta società ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del Cliente. Nel caso in cui Scortrans anticipi i fondi necessari ovvero le somme richieste non le pervengano tempestivamente, a quest’ultima saranno dovute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi ed agli interessi in misura pari al tasso interbancario Euribor + 5%, anche le eventuali perdite sui cambi.
Art.13. Regolamento di deposito.
13.1 L’eventuale deposito della merce affidata a Scortrans per la spedizione viene effettuato, a scelta di quest’ultima, nei propri locali o in quelli di terzi, siano essi pubblici o privati. Nel caso di deposito della merce in locali di terzi nei rapporti tra Scortrans ed il Cliente saranno applicate le stesse condizioni vigenti tra la detta società ed il terzo depositario.
13.2. Scortrans può concedere in uso esclusivo locali di deposito separati, da adibirsi allo stoccaggio di una determinata merce. Il corrispettivo per la concessione dei locali suddetti è convenuto di volta in volta in relazione alla durata della concessione stessa.
13.3. Nel caso in cui merci vengano affidate dal Cliente alla Scortrans affinché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino – ossia superiore a gg. 30 - fermo restando quanto sopra stabilito, resta inteso che la detta società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo del Cliente. II recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o cose. In entrambi i casi, il Cliente dovrà rimborsare alla società predetta tutte le spese da quest’ultima sostenute fino al giorno dell’uscita della merce dai propri magazzini.
13.4. Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Scortrans oppure, ove nulla osti, da personale del Cliente sempre con l’assistenza ed alla presenza di un rappresentante della detta società.
13.5. Scortrans qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Cliente un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Cliente a ciò non provveda, la detta società avrà diritto di vendere la merce e di rivalersi sul ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa, senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
La responsabilità della Scortrans, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti.
Chiunque si trovi negli spazi della Scortrans o nel luogo dove queste esegue proprie operazioni dovrà attenersi ed agire in stretta conformità con le norme vigenti di sicurezza emanate dalle autorità competenti o dalla Società, per garantire l’ordine e la sicurezza.
Art.14. Termini di pagamento.
14.1. Le fatture emesse da Scortrans a completamento delle operazioni di spedizione e/o servizio dovranno essere pagate a 30 (trenta) giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi.
14.2. I diritti e i dazi doganali dovranno essere saldati a presentazione della relativa richiesta.
14.3. Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero. Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della detta società dal Cliente, accompagnata delle relative eccezioni.
Art.15. Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione.
15.1. Gli avvenimenti che non siano causati da Scortrans e/o dagli incaricati o preposti di questa ultima, ma che impediscano in tutto od in parte alla stessa di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni, o moti popolari, incendi, scioperi e serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti dalle Convenzioni Internazionali) esonereranno la società per il periodo della loro durata da responsabilità con riguardo agli incarichi pregiudicati da detti eventi. In tali casi, Scortrans avrà facoltà di recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito ed analogo diritto spetterà al Cliente. In caso di recesso, resta inteso che il Cliente dovrà rimborsare a Scortrans tutte le spese da quest’ultima sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di trasporto, magazzinaggio noleggio, giacenza, sosta, assicurazione e/o consegna) anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore.
Art.16. Rinuncia al mandato.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1727 c.c., Scortrans avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. Alla detta società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.
Art.17. Privilegio e diritto di ritenzione.
Scortrans ha nei confronti del Cliente per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o meno, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidatele. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal Cliente).
Art.18. Responsabilità dello spedizioniere.
In qualità di spedizioniere, Scortrans risponderà per danni secondo le regole del mandato, ovvero ai sensi degli artt. 1737 ss del Codice Civile (responsabilità del mandatario).

C. Condizioni generali per lo svolgimento di servizi doganali.
Art. 19. Oggetto dell’incarico e procura.
19.1. Ai fini dell’esecuzione del contratto di servizi doganali, il Cliente, con la sottoscrizione dell’incarico, dà mandato e conferisce procura a Scortrans (di seguito Mandatario) di svolgere in nome e per conto del Cliente medesimo (rappresentanza diretta) tutte le operazioni doganali e le relative prestazioni funzionali e accessorie, ai sensi e per gli effetti degli art.18 s.s. del Reg.UE n.952/2013 del 09 Ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell’Unione (CDU).
19.2. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia titolare di “luogo approvato” dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio, il Cliente delega il Mandatario, quale soggetto AEO (eventualmente tramite un CAD ovvero un Doganalista regolarmente iscritto) l’incarico di effettuare in nome e per conto del Cliente le operazioni doganali cd. “ordinarie c/o luogo”, ai sensi degli artt. 139 CDU e 115 Reg. UE 2446/2015, nonché di rappresentare la società stessa, in contraddittorio con l’Ufficio delle Dogane competente per stabilimento, durante i controlli periodici o saltuari previsti dalla citata legislazione.
A tal fine il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Mandatario e dei suoi sostituti i luoghi necessari per il compimento delle operazioni doganali e per eventuali verifiche dell’Agenzia delle Dogane. Tali luoghi saranno liberamente accessibili al Mandatario e ai suoi incaricati, oltre che ai funzionari dell’Agenzia delle dogane.
19.3. Al nominato mandatario e procuratore vengono attribuite le più ampie facoltà, senza eccezione, limitazione e riserva alcuna, ivi comprese quelle di sottoscrivere i relativi verbali, fare qualsiasi dichiarazione, anche in contraddittorio, produrre, esibire e firmare atti, documenti e dichiarazioni, farsi sostituire, espletare tutti gli atti, le formalità e le operazioni richieste dalla normativa attuale e futura sulle procedure di accertamento ed a compiere quant’altro si renderà opportuno e necessario per il completo espletamento del presente mandato.
Art.20. Obblighi di fornire informazioni e documenti.
20.1. Il Cliente si impegna a fornire al Mandatario – eventualmente con la sua assistenza - tutte le informazioni ed i documenti necessari all’adempimento del mandato, in particolare quelli che precisano la qualità merceologica, la quantità, l’origine ed il valore in dogana delle merci da riportare nella dichiarazione doganale e lo autorizza a rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed altre autorità pubbliche ai fini dell’espletamento del mandato, spendendone il nome.
20.2. Il Mandatario non assume alcuna responsabilità per l’interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Cliente che non siano state confermate per iscritto.
20.3. In caso di voce doganale fornita in modo inesatto, il Mandatario o i suoi incaricati, preposti o sostituti, potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il Cliente dichiara di e si impegna a manlevare e tenere indenne la predetta società, i suoi incaricati, preposti e sostituti da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo.
20.4. Il Mandatario è inoltre autorizzato ad effettuare pagamenti e riceverne in nome proprio e per conto del Cliente, rilasciandone quietanza.
20.5. Il Cliente dà espresso mandato alla compilazione e sottoscrizione del modello DV1 ove previsto dal CDU. Il Cliente dichiara che il valore indicato in fattura è vero e reale e corrisponde al valore di transazione da indicare quale valore in dogana ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 CDU.
20.6. Il Cliente si impegna a rendere note per iscritto al Mandatario eventuali circostanze previste dall’art. 70, 3° paragrafo CDU che influenzino il valore di transazione/valore in dogana e a fornire tutti gli elementi integrativi del valore di transazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 s.s. CDU.
20.7. In particolare il Cliente dichiara che:
• non esistono legami fra il Cliente e le società venditrice ai sensi dell’art.127 del Reg.UE 2447/2015 (in caso contrario il Cliente dovrà specificare se i legami hanno o non hanno influito sul prezzo delle merci oggetto dell’importazione);
• non esistono restrizioni sulla cessione o sull’utilizzazione delle merci importate dal Cliente;
• nessuno degli elementi previsti dal Codice doganale dell’Unione, tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, è da includersi nelle transazioni di cui trattasi.
Sono fatti salvi tutti i casi in cui il Cliente è tenuto per gli effetti del suddetto Codice (CDU) a segnalarli al Mandatario all’atto del conferimento della documentazione commerciale e/o delle istruzioni per lo sdoganamento delle merci da importare.
20.8. Il Cliente dichiara che le merci importate o esportate rispetteranno le condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura, marcatura di origine, marchio di sicurezza, sicurezza sanitaria e fitosanitaria, protezione delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione (Conv. Washington C.I.T.E.S.) e a ogni diversa normativa applicabile a specifici prodotti.
20.9. Il Cliente si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dall’art. 35 comma 35 D.L.223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006, nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l’Agenzia delle Dogane dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell’art. 188 CDU e di tale Decreto.
20.10. Nell’ipotesi di conferimento di mandato all’effettuazione di operazione di temporanea importazione, il Cliente si impegna altresì a versare al Mandatario l’importo di € 200,00 (salvo diverso accordo scritto) per ogni giorno di ritardo dell’appuramento conformemente all’art. 215 CDU, nonché alla refusione delle spese e al risarcimento dei danni tutti che dovesse subire il Mandatario in conseguenza di tale inadempimento.
Art.21. Corrispettivo.
21.1. Le Parti dichiarano (nel caso in cui non sia approvata per iscritto una tariffa specifica), che il compenso per l’attività sopra descritta viene stabilito ad ogni singolo incarico attraverso la trasmissione dell’offerta da parte del Mandatario al Cliente e l’accettazione anche tacita del medesimo, che si esprime con il conferimento dell’incarico.
21.2. Le fatture di compenso saranno emesse a fine mese. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa a 30 giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi.
I diritti e dazi dovranno essere saldati a rimessa diretta, alla presentazione della relativa fattura o di documentazione equivalente (fra cui richiesta anticipi).
21.3 Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione delle fatture, il Committente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero.
21.4. Il Cliente si impegna a tenere indenne e a manlevare il Mandatario dal pagamento dei servizi resi dal personale delle Dogane, ai sensi dell’art. 3 D. Lgs.374/1990 per le operazioni compiute fuori dall’orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, nonché a corrispondere al Mandatario il relativo compenso.
Art.22. Sostituzione.
22.1. Per lo svolgimento delle suddette operazioni, in virtù del presente Mandato, il Mandatario è inoltre espressamente autorizzato ad avvalersi, quali soggetti di sua fiducia, di un qualsiasi Centro di Assistenza Doganale, purché regolarmente iscritto all’Albo dei CAD e/o di Doganalisti in possesso di Patente di Spedizioniere Doganale. I soggetti anzidetti - CAD e doganalisti - si intendono agenti in rappresentanza doganale diretto del Cliente.
22.2. Il Mandatario si impegna, nella scelta del sostituto, ad incaricare un sub mandatario idoneo all’espletamento dell’incarico conferito e a fornire al medesimo tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’incarico.
D. Condizioni generali dei servizi Deposito & Logistica
Art. 23. Obblighi e responsabilità dell’operatore logistico Scortrans.
23.1. Nell’accettare l’incarico la Scortrans si impegna:
a) a svolgere la propria attività con diligenza e professionalità;
b) ad adeguata copertura assicurativa per i propri rischi di responsabilità civile inerenti all’incarico affidatogli nonché per il personale operativo;
c) a predisporre i locali in modo che la zona di magazzino contenente i prodotti di diversa tipologia rimangano separati, in special modo che i prodotti pericolosi rimangano separati dagli altri prodotti;
d) a predisporre i locali, i mezzi, gli strumenti, gli impianti, le attrezzature e le risorse necessari per far sì che i servizi a lui affidati vengano eseguiti in conformità in ogni fase del ciclo logistico-distributivo:
e) affinché vengano utilizzate le migliori e più opportune tecnologie in relazione al tipo di attività da svolgere ed al tipo di merce da trattare;
f) affinché vengano utilizzati i sistemi e le procedure organizzative idonei alla migliore organizzazione del servizio;
g) affinché vengano applicati standard di qualità certificati;
h) affinché vengano emessi i documenti idonei a soddisfare le necessità del Cliente;
i) ad occuparsi della formazione e informazione dei lavoratori, sia in merito alle procedure operative, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
j) a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti per legge, nonché a versare all’erario le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e l’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, nonché a versare i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per legge agli enti competenti.
23.2. In particolare, Scortrans, nel caso di affidamento di prodotti biologici, si impegna a:
a. operare in conformità al Regolamento CE 834/2007 e s.m.i;
b. formare ed informare i propri dipendenti in materia di normativa biologica;
c. conservare e movimentare i prodotti biologici confezionati separatamente da quelli convenzionali e applicare qualsiasi tipo di precauzione necessaria al fine di evitare possibili contaminazioni;
d. assicurare l’immediata identificazione dei prodotti biologici all’interno dei magazzini;
e. effettuare tutte le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione dei magazzini secondo quanto previsto dal Reg. 834/2004 e dal Manuale HACCP, conservando la relativa documentazione;
f. rispettare le indicazioni di controllo segnalate nel piano HACCP del Cliente, per le quali la Scortrans ha ricevuto e riceverà informazioni dal Depositante;
g. consentire l’accesso al deposito e la verifica dei prodotti biologici ogniqualvolta sia necessario non solo agli operatori del Cliente, ma anche ai verificatori dell’Ente Certificatore nonché agli incaricati dei laboratori di analisi ecc.
Art.24. Movimentazione delle merci.
24.1. La movimentazione delle merci all’interno del deposito, effettuata secondo le regole FIFO, è di competenza esclusiva della Scortrans o di suoi appaltatori. La Scortrans è libera di adottare le soluzioni ritenute più opportune per lo stoccaggio, la movimentazione e la gestione delle informazioni nel pieno rispetto degli impegni assunti con il Cliente.
24.2. Tutte le operazioni verranno eseguite all’interno di magazzini coperti, chiusi e dotati di sistema antincendio e antifurto.
Art.25. Prodotti pericolosi.
25.1. Il Cliente dovrà fornire a Scortrans tutte le informazioni utili per una corretta conservazione e custodia dei prodotti consegnati, dichiarando in ogni caso che non saranno consegnati prodotti pericolosi, preziosi, radioattivi, diretti all’attività terroristica, né rifiuti di ogni genere.
25.2. Resta esclusa la responsabilità di Scortrans per caso fortuito o forza maggiore o allorché il pregiudizio derivi da informazioni inesatte o reticenti del Cliente o dalle caratteristiche proprie del bene affidato.
Art. 26. Allestimento degli ordini.
Scortrans provvederà all’allestimento degli ordini dei prodotti depositati trasmessi dal Cliente in modo da soddisfare le diverse esigenze di fornitura. Qualora accerti l’indisponibilità parziale o totale dei prodotti ordinati, Scortrans provvederà comunque all’evasione parziale dandone immediata comunicazione al Cliente.
Art.27. Inventari.
Scortrans si impegna ad effettuare ed a trasmettere al Cliente con periodicità concordata tra le parti, le risultanze degli inventari fisici dei colli giacenti nel deposito.
Le eventuali differenze tra fisico e contabile dovranno essere supportate documentalmente.
Art.28. Termini di pagamento.
28.1. Le fatture della Scortrans saranno emesse a cadenza mensile. Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi.
28.2. Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Committente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero.
28.3. Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della società, accompagnata delle relative eccezioni.
28.4. Scortrans potrà esercitare il diritto di ritenzione sulle merci depositate.
Art.29. Responsabilità del depositario.
29.1. Scortrans sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte e, in particolare della perdita, e/o dell’avaria delle merci a lui affidate per lo svolgimento dello stesso, dallo scarico dei prodotti dai mezzi alla consegna degli stessi prodotti, così come a lui consegnati, al trasportatore.
29.2. L’operatore risponde dei prodotti distrutti / oggetto di furto / mancanti per sua colpa o dolo al valore dei medesimi come risultante nella fattura di acquisto.
29.3. Tutte le anomalie constatate da Scortrans allo scarico dovranno essere oggetto di riserve al trasportatore e comunicate tempestivamente al Cliente.
29.4. La responsabilità di Scortrans resterà comunque esclusa per fatti a lui non imputabili, da mancanze /danni non evidenti al momento dello scarico, o per cause di forza maggiore.
29.5. Scortrans è l’unico responsabile della retribuzione dei propri lavoratori nonché dei versamenti previdenziali e assistenziali dovuti per legge; in forza della solidarietà tra appaltante/ appaltatore nelle esternalizzazioni di quanto dovuto ai lavoratori per retribuzione e contributi, Scortrans si obbliga a manlevare e tenere indenne il Cliente - Committente di qualunque somma lo stesso debba versare in forza di tale obbligazione solidale, nonché a tenere indenne e manlevare il Cliente - Committente di quanto lo stesso fosse tenuto a versare ai sensi dell’art. 35 comma 28 DL 4/07/2006, sostituito dal comma 5-bis dell’art. 2 del DL 16/2012, aggiunto in sede di conversione con legge 26/03/2012 n. 44, a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, nonché di qualunque altra somma a titolo di indennizzo o sanzioni civili.
Art.30. Assicurazione.
Scortrans ha stipulato e si impegna a conservare presso primaria compagnia assicurativa la copertura dei rischi per furto, incendio delle merci affidategli, nonché per responsabilità civile verso terzi, i cui costi saranno parzialmente addebitati al Cliente.

E. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I SERVIZI
Art.31 Assicurazione per conto.
Scortrans non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione a meno che il Cliente, quale mandante, non lo richieda espressamente per iscritto chiedendo una copertura merci per suo conto. Qualora Scortrans accetti il relativo incarico, le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere, considerando uno scoperto del 10% ed una franchigia di 1000 Euro. Scortrans stipulerà l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte, facendo riferimento per il calcolo del valore assicurabile al valore in fattura della merce nel luogo ed al momento di partenza. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre se richiesta, verrà stipulata da Scortrans quale contraente solo per i rischi ordinari, fermo restando che Scortrans non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo ed interrompere termini di prescrizione. In caso di merce resa, o comunque non seguita da fattura di vendita, la copertura merci non potrà trovare applicazione anche se richiesta dal Cliente.
Art.32. Legge applicabile e Foro competente.
32.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti concordano che si applica la legge italiana.
32.2. Ciascuna Parte si accollerà i propri costi e spese anche per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere.
32.3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza
Art.33. Clausola di conformità al D. Lgs. 231/2001
33.1. Le Parti dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto del/i (rispettivi) " Modello/i di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001" (di seguito 'Modello/i') (ove il Cliente non sia in possesso del Modello, vale il rispetto del solo Modello adottato dalla Scortrans).
33.2. Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel/i Modello/i, per quanto ad esso applicabili e ad informare tempestivamente i rispettivi Organismi di Vigilanza di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Igs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della società.
33.3. Le Parti concordano che la violazione del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento e giusta causa di recesso dal presente accordo.
Art.34. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
34.1 Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679, Scortrans informa il Cliente che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali e per garantire il corretto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza adottate ai sensi del citato regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e la loro incompleta o inesatta indicazione potrà comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto disciplinato dal presente Contratto.