Subito in vigore anche una disposizione sulla gestione degli imballaggi (pallets), secondo la quale il vettore non ha obblighi o responsabilità particolari in merito alla gestione degli imballaggi né è tenuto a provvedere alla loro restituzione. Non sono invece immediatamente operative le norme che impongono il rispetto di minimi tariffari anche in presenza di accordi scritti tra vettori e committenti. Anche in presenza di contratti di trasporto redatti in forma scritta dovranno essere rispettati dei costi minimi di esercizio, che garantiscano l'osservanza dei parametri di sicurezza previsti. I costi minimi potranno essere individuati nell'ambito di accordi volontari di settore (tra le organizzazioni dei vettori e quelle dei committenti). A questi accordi sarà consentito derogare sia ai costi minimi che ai termini di pagamento, nonché alle disposizioni sulla scheda di trasporto e sull'azione diretta del vettore. Se entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè entro il 12 maggio 2011) non saranno siglati questi accordi, l'Osservatorio per l'Autotrasporto previsto dalla legge provvederà a determinare tali costi minimi. Permane, invece, l'attuale differenza nei termini di prescrizione per eventuali rivendicazioni tariffarie del vettore, stabiliti in cinque anni in caso di accordi verbali e un solo anno per gli accordi redatti in forma scritta. Un altra disposizione che entrerà in vigore successivamente riguarda la franchigia sui tempi di attesa nel carico e scarico della merce.
Per un maggiore approfondimento alleghiamo le circolari emesse da Confindustria Vicenza sulle modifiche al codice della strada e sul rapporto tra i vettori e l'utenza.
Restiamo sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento...